ABROGAZIONE DELL’ESENZIONE SUI PREMI IN AMBITO
SPORTIVO
Il Legislatore continua a fornire chiarimenti sul
trattamento dei premi corrisposti ai lavoratori sportivi, generando non poche
perplessità sull’applicazione pratica del trattamento fiscale e delle franchigie
previdenziali e fiscali.
Proviamo a fare un po' di chiarezza.
L’art. 18, comma 4, lett. h), n. 2 del Decreto
correttivo IRPEF-IRES interviene sull’art. 45 del D.Lgs. 33/2025 eliminando, a
decorrere dal 2025 (con entrata a regime dal 1° gennaio 2026), l’esenzione
dalla ritenuta del 20% prevista per i premi sportivi dilettantistici entro il
limite complessivo di 300 euro.
Ne consegue
che, dal 2025, i premi erogati:
- ad atleti e tecnici dilettanti;
- come premi di risultato in
competizioni sportive;
- per partecipazione a raduni
quali componenti di squadre nazionali;
- da parte di CONI, CIP,
Federazioni, EPS, ASD/SSD.
AVRANNO QUESTA TASSAZIONE:
· costituiscono
redditi diversi (redditi da premio);
· sono
soggetti a ritenuta del 20% a titolo d’imposta senza abbattimenti/franchigie;
· non
concorrono al reddito complessivo del percettore.
Occorrerà
distinguere l’atleta NON contrattualizzato dall’atleta già contrattualizzato
presso la medesima società:
· Atleta non contrattualizzato:
Il premio mantiene autonoma qualificazione di reddito da premio ritenuta 20% a
titolo d’imposta definitiva;
· Atleta già titolare di contratto di collaborazione sportiva con il medesimo
ente:
Il premio è attratto nei compensi sportivi dilettantistici applicazione del
regime fiscale e contributivo ordinario dei compensi sportivi, con rilevanza ai
fini di: franchigie annuali; eventuale imposizione IRPEF; contribuzione
previdenziale; obblighi dichiarativi.